L’analisi peritale relativa alla trascrizione di un reperto fonico giudiziario, derivante da intercettazioni telefoniche e ambientali, richiede – almeno in linea teorica – un insieme di conoscenze di base che risultano utili, se non indispensabili, per illustrare al giudice e alle parti gli esiti del quesito formulato all’esperto. È evidente, dunque, che il perito debba possedere un profilo professionale articolato e approfondito, ben oltre l’ordinaria esperienza maturata nell’ambito investigativo o, più specificamente, nel ruolo di operatore addetto alle intercettazioni. Solo così sarà in grado di effettuare valutazioni più ampie rispetto alla prassi corrente, integrando, ove necessario, le proprie argomentazioni con considerazioni di carattere scientifico.
In questa fase, solo raramente viene portata all’attenzione del giudice una valutazione tecnico-peritale specifica sulle difficoltà di trascrizione, le quali possono derivare da criticità foniche legate alle condizioni acustiche di acquisizione e rilancio del reperto, da fattori fonetici connessi alla provenienza geolinguistica dei parlanti, o da elementi sociolinguistici relativi all’interpretazione di tratti extralinguistici presenti nelle interazioni oggetto di analisi. Più frequentemente, invece, l’attenzione del perito si concentra sulla mera quantità dei reperti da esaminare, espressa nel numero di “progressivi” associati a ciascun RIT, trascurando spesso di considerare il “peso specifico” di ogni singolo reperto – ovvero la sua durata, il livello di intellegibilità complessiva, e l’eventuale necessità di una trascrizione preliminare fedele alla lingua parlata dai conversanti.
un perito incaricato della trascrizione dovrebbe possedere una conoscenza, anche solo parziale, di alcune nozioni fondamentali che saranno illustrate di seguito, al fine di adempiere in modo adeguato al mandato conferito dal giudice. Analogamente, tali competenze dovrebbero essere patrimonio anche dei consulenti tecnici di parte, i quali, una volta disposta la perizia, possono offrire un contributo scientifico rilevante per la formulazione dei quesiti da parte dell’autorità giudiziaria. Proprio la formulazione del quesito, tuttavia, rappresenta talvolta un punto critico: in diversi casi, l’incarico viene affidato attraverso un semplice richiamo alla disposizione normativa che prevede la “trascrizione integrale delle registrazioni”, senza tenere conto delle numerose problematiche che possono emergere. Si pensi, ad esempio, alle intercettazioni ambientali, a quelle accompagnate da videoriprese, o alle comunicazioni caratterizzate da un uso marcato di espressioni gergali, varietà dialettali e altri elementi linguistici complessi. L’attività trascrittiva è disciplinata dall’art. 268, comma 7 del codice di procedura penale, che ne regola le modalità secondo le forme, le garanzie e i criteri previsti per le perizie. In sede di appello, l’art. 603 c.p.p. contempla inoltre specifiche ipotesi eccezionali che consentono un nuovo ascolto delle intercettazioni.
1 I tempi necessari per l’attività di trascrizione dipendono dalla qualità del segnale audio, oltre che dalla sua durata. È opportuno riportare, nella documentazione allegata, i parametri oggettivi relativi alla qualità del reperto.
2 Alla trascrizione deve essere allegata una relazione tecnica che descriva la qualità del segnale, le eventuali procedure di trattamento audio adottate (ad esempio, filtraggio), nonché tutte le informazioni rilevanti e disponibili in merito.
3 La trascrizione deve avvenire nella stessa lingua o dialetto utilizzati nei dialoghi originali. Qualora necessario, può essere fornita anche una versione interpretativa in lingua italiana.
4 È fondamentale che la lingua o il dialetto parlato nei reperti sia conosciuto dal trascrittore, al fine di garantire un’adeguata comprensione e resa testuale.
5 Nella relazione, devono essere esplicitate le fonti e le modalità attraverso cui sono stati identificati e trascritti i nomi propri.
6 La trascrizione deve essere corredata da una legenda che illustri i simboli utilizzati per rappresentare tratti sovrasegmentali, segmenti incomprensibili, passaggi incerti e altri elementi rilevanti.
7 L’intera trascrizione deve essere accuratamente temporizzata, con indicazione della durata delle pause e dei segmenti non intellegibili. Devono inoltre essere segnalati e descritti eventuali fenomeni acustici di natura ambientale.
8 L’attività di trascrizione deve essere avviata solo se la qualità del segnale soddisfa i requisiti minimi di accettabilità tecnica.
9 Eventuali incongruenze o anomalie linguistiche presenti nel contenuto devono essere chiaramente indicate all’interno della trascrizione.
10 Le procedure di trattamento del segnale, inclusi eventuali interventi di filtraggio, devono essere descritte in modo tale da consentirne la piena riproducibilità tecnica.